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mar 29, 2023

La modifica può essere proposta anche da una sola delle parti ma solo a determinate condizioni. L’ art 9 della l. n.898 /1970 ci dice che tali modifiche si hanno solo in caso di “giustificati motivi”, cioè il sopraggiungere di fatti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli valutati in sede di divorzio, che abbiano comportato un’alterazione dell’equilibrio sancito in quella sede. Tali circostanze devono essere effettive e sopravvenute, il cui onere della prova spetta a chi la invoca.

Sicuramente le mutate condizioni economiche di una delle parti, che sia il beneficiario oppure l’ obbligato, rientrano in tale spazio. La revisione in tale ipotesi può essere chiesta in ogni tempo; allo stesso modo, si possono sempre modificare o revocare le disposizioni che riguardano non solo il mantenimento dei figli, ma anche quelle inerenti il loro affidamento ed il relativo esercizio della responsabilità genitoriale.


La parte che abbia interesse a chiedere la modifica o la revoca delle condizioni di divorzio, ha a disposizione tre modalità per procedervi:


  • ricorso al Tribunale che ha pronunciato la sentenza di divorzio;
  • negoziazione assistita con avvocati;
  • presentazione dinanzi al Sindaco quale ufficiale di stato civile.

Tuttavia, per poter avvalersi dell’ultima ipotesi, è necessario che non vi siano figli minorenni, incapaci, portatori di handicap gravi od economicamente non autosufficienti. Inoltre, le modifiche non potranno riguardare disposizioni di natura patrimoniale, quali trasferimenti di beni, sia mobili che immobili, o di denaro.

Di seguito alcuni casi in cui si può chiedere la modifica delle condizioni di divorzio: 


- deterioramento del patrimonio dell’ obbligato, tuttavia affinché si possa chiedere una riduzione degli assegni, il peggioramento delle proprie condizioni economiche deve essere avvenuto per cause non imputabili alla propria volontà.

- miglioramento situazione economica del beneficiario.

- nuova e stabile convivenza di una delle due parti


Con riguardo alle modificazioni dei rapporti personali, quali il coniuge con cui i figli sono prevalentemente collocati che cambia casa o si trasferisce rendendo più difficile o impossibile alla prole la conservazione delle abitudini acquisite nel tempo, in tale caso potrà essere richiesta l’ assegnazione della casa coniugale oppure una diversa disciplina del tempo di permanenza dei figli. Se invece emergono maltrattamenti o problemi psicologici del coniuge che ha la collocazione prevalente dei figli, l’ altro potrà chiedere in ogni momento la modifica delle condizioni di divorzio.


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