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ago 06, 2023
Tribunale sez. II - Cosenza, 07/04/2023, n. 638 


Il Tribunale di Cosenza, in merito al riconoscimento dell' assegno divorzile, ricorda come la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, non sia finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita in costanza di matrimonio, come è per l'assegno di separazione, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio. 

Ai fini, quindi, del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno divorzile, il giudice, qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause. Solo se venga appurato che la sperequazione sia la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, il giudice quantifica l'assegno in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito. 

Nel caso di specie, se in sede di separazione, veniva riconosciuto, in favore della moglie, un assegno di separazione quantificato nella misura di euro 150,00, sul presupposto dell'esistenza di una situazione di disparità di condizione economica tra le parti, essendo la donna inoccupata, nessun assegno veniva riconosciuto in sede di divorzio. Ciò in virtù del fatto che tale disparità di condizioni economiche si era modificata successivamente, poiché il reddito del ex marito rimaneva pressoché costante mentre la donna aveva percepito reddito di cittadinanza di circa 350,00 mensili, da maggio 2019 a dicembre 2021, data in cui il beneficio veniva comunque revocato. 

Alla luce di quanto sopra, nonostante il perdurante stato di inoccupazione della donna (cinquantenne), nessun assegno di divorzio veniva riconosciuto alla stessa in quanto, avendo goduto per due anni del reddito di cittadinanza, quest'ultimo veniva revocato sul presupposto che i dati relativi al nucleo familiare ed al reddito dichiarato non fossero compatibili, dimostrando, di conseguenza, la esistenza di fonti di reddito o di altro sostegno finanziario 


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