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gen 13, 2024

Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.34728

Con sentenza del 12.12.23 la Corte ribadisce la differenza tra l' assegno di divorzio e l'assegno di mantenimento per la loro natura ed i loro presupposti e funzioni. In particolare, l'assegno di mantenimento consiste nel diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al mantenimento, in mancanza di adeguati redditi propri (art. 156 c.c.). La funzione conservativa della separazione, oggi, si incentra prevalentemente nel riconoscimento del diritto del coniuge economicamente debole a mantenere lo stesso tenore di vita. L'assegno di mantenimento, a differenza dell'assegno di divorzio, è privo della funzione compensativa che serve a compensare l'ex coniuge in presenza di una significativa sproporzione economica rispetto all'altro coniuge. Detta sproporzione è la conseguenza della rinuncia del richiedente a concrete aspettative professionali e reddituali fatta per dedicarsi prevalentemente all'attività domestica.

 La Corte ribadisce inoltre le  ragioni per le quali la convivenza può comportare la perdita dell'assegno di separazione.

Se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto, con una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all'assegno.

 In tema di assegno divorzile, se il coniuge instaura una nuova convivenza, è principio consolidato che viene meno la componente assistenziale all'assegno divorzile, e se ne perde il correlativo diritto, ma non viene meno la componente compensativa, qualora l'interessato alleghi e dimostri non solo di essere privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, ma anche, nel caso in cui l'ex coniuge dimostri di aver contribuito alle fortune familiari e al patrimonio dell'altro coniuge. Di conseguenza, qualora sia stato il coniuge divorziato ad intraprendere una nuova relazione familiare di fatto, non necessariamente ciò comporta il venire meno dell'assegno di divorzio, perché, anche se rimodulato nel quantum, il diritto può essere mantenuto.

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Autore: Silvia Taddei 30 nov, 2023
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