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ago 03, 2023

Cassazione civile sez. I, 31/03/2023, n.9061

La Corte d'Appello riteneva, alla stregua delle risultanze di causa, che quantunque la durata del matrimonio fosse stata contenuta (sei anni), sussistevano i presupposti per l'attribuzione dell'assegno di divorzio, in funzione assistenziale a fronte dello squilibrio reddituale degli ex coniugi.

Avverso tale sentenza l'ex marito proponeva ricorso per cassazione per non avere la Corte di appello fatto corretta applicazione dei criteri dettati dalla legge ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile.

 A parere della Corte, nel caso di specie, il Tribunale di secondo grado, non aveva compiuto un'effettiva valutazione dei presupposti dell'assegno divorzile in quanto avrebbe dovuto accertare: 1) l'effettiva mancanza di indipendenza o autosufficienza economica della donna; 2) la reale autosufficienza, ed in caso affermativo,  se in presenza comunque di uno squilibrio reddituale-patrimoniale.  In questa seconda ipotesi, attesa la necessità di compensare l'altro coniuge per il contributo fornito alla formazione del patrimonio comune, oppure il patrimonio dell'altro coniuge comunque in costanza di matrimonio, valutando in particolare quanto concretamente sacrificato delle proprie concrete aspettative professionali. Il giudice di appello, non si era pertanto conformato ai principi sopra richiamati, riconoscendo all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, sulla base di un mero lo squilibrio fra le due posizioni reddituali e giungendo ad affermare, pur in assenza di un accertamento condotto secondo i principi sopra illustrati, la prevalenza di tale componente senza in alcun modo spiegarne le ragioni.

Invero il Collegio ricordava come la principale e imprescindibile funzione assistenziale dell'assegno comporti la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che lo richiede e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Specifica poi come il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi valga unicamente come precondizione fattuale il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno. 


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