La Corte di Cassazione, rigettava il ricorso della donna avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva parzialmente accolto l'appello principale proposto dall'ex marito in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'addebito della separazione alla moglie. Nel caso in esame, la Corte specificava che ai fini dell'addebito, era sufficiente la prova delle sole effusioni affettuose compatibili con il luogo pubblico ed allo stesso tempo, sintomatiche di un rapporto amoroso, intimo, fisico. Detto rapporto si desumeva dai toni usati dalla donna in un messaggio indirizzato all'uomo, costituente prova del rapporto molto confidenziale nonchè della consapevolezza, da parte dell'uomo, di essere in fallo nei confronti del marito della donna. Invero la Corte d'appello, mentre aveva ritenuto l'inidoneità probatoria dei messaggi prodotti dall'uomo che comunque inequivocabilmente facevano emergere l’intimità della relazione extra coniugale, riteneva invece decisivo la prova dell' ’incontro avvenuto fra il marito e la coppia, scoperta mentre amoreggiava all’interno di un’autoveicolo parcheggiato davanti ad un supermercato. In altri termini, la Corte di Cassazione confermava come il giudice di appello, preso atto della valutazione del Tribunale in ordine alla non contestazione dell'episodio relativo all'incontro della donna con un uomo all'interno di un parcheggio, avesse correttamente desunto il carattere offensivo della dignità e dell'onore dell'altro coniuge dal messaggio inviato dalla donna al medesimo soggetto coinvolto in quell'incontro, riproducendone il contenuto ed inferendo dal contenuto dello stesso che la reazione manifestata dall'uomo, fuggito alla vista del marito della donna, fosse inequivocabilmente dimostrativa dell'atteggiamento di intimità tenuto dai due nel corso dell'incontro, appunto lesivo dell'onore e della dignità dell' uomo.