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apr 03, 2023

Tribunale di Barcellona P.G. Sentenza n. 179 del 24/02/2023

Con ricorso per separazione giudiziale la moglie, chiedeva tra le altre, l’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la stessa e l’obbligo a carico del marito di corrispondere in proprio favore un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili ed un  importo non inferiore ad € 500,00 per il mantenimento dei figli. Si costituiva il padre il quale chiedeva l'affido paritario dei figli e mantenimento diretto dei minori nei tempi in cui ciascun genitore li avrebbe tenuti con sé, inoltre chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della ricorrente. Il Tribunale, accertate le frequenti immotivate e prolungate assenze della madre, la conseguente grave offesa e danno al marito , attribuiva alla donna la causa unica o prevalente della separazione, per cui, oltre all'addebito della separazione, veniva anche rigettata la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento avanzata dalla donna. Quanto alla collocazione, il Tribunale specificava come nella scelta del genitore collocatario fosse stato opportuno tenere in considerazione l'interesse preminente del minore individuato in quello in grado di offrire stabilità, sicurezza e continuità ai minori. Nel caso di specie, riteneva maggiormente rispondente alle preminenti esigenze di tutela dei figli, la previsione dell’affidamento condiviso con collocazione degli stessi presso il domicilio del padre, tenuto conto le consuetudini di vita già acquisite dai minori stessi, il modo in cui i genitori avevano precedentemente svolto i propri compiti, le rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a garantire la cura dei figli.  Di contro,veniva dato atto che la donna si fosse sottratta al sostegno dei bisogni morali ed assistenziali dei figli .La casa familiare veniva quindi assegnata al padre tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli 

Poneva a carico della madre una quota di contribuzione al mantenimento dei figli minori pari a € 100,00 mensili, oltre il 50% di contribuzione delle spese straordinarie, ciò in virtù del fatto che nonostante fosse provata la situazione di difficoltà economica della ricorrente, quest'ultima non aveva allegato prova concernente la sua incapacità lavorativa e/o l'impossibilità di procurarsi mezzi economici per rendersi autosufficiente.


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