La Corte d’Appello di Venezia, confermava la pronuncia di primo grado che aveva stabilito il diritto di visita paritetico ad entrambi i genitori, la revoca dell’assegnazione della casa familiare alla madre, la revoca dell’assegno di mantenimento per la minore a carico del padre, la fissazione della residenza formale della minore presso la casa familiare. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione la madre della minore, adducendo il fatto che non fosse stato ritenuto corrispondente al preminente interesse della minore, la revoca della casa familiare assegnata inizialmente alla stessa ma di proprietà del padre.
La Cassazione accoglieva il ricorso specificando come il provvedimento di revoca della casa familiare non possa costituire, come nella specie, un effetto automatico dell’esercizio paritetico del diritto di visita o del cd. “collocamento paritetico”. A tale proposito specificava come la scelta di far conseguire all’affido condiviso una frequentazione sostanzialmente paritetica del minore con i genitori non escludesse di conseguenza a quale dei genitori venisse assegnata la casa familiare. Inoltre, nell’ipotesi in cui s’intendesse procedere ad una revoca e conseguente mutamento dell’assegnazione, sarebbe necessario indicarne le ragioni in funzione dell’esclusivo interesse del minore. In conclusione, è' del tutto mancata la valutazione dell’interesse del minore ad un sostanziale mutamento di regime dell’assegnazione della casa familiare, in assenza di una puntuale giustificazione delle ragioni a sostegno della modifica.