Con sentenza non definitiva, il tribunale di Milano dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi. Il giudizio proseguiva in relazione alle domande accessorie svolte dalle parti (responsabilità genitoriale e mantenimento del figlio). Con riguardo al primo aspetto, già in sede di udienza presidenziale, veniva ampliato il regime di frequentazione padre-figlio. La madre, insisteva per una diminuzione dei pernotti, di contro il padre, chiedeva tempi di permanenza del figli perfettamente paritetici. Il Tribunale, lette le conclusioni formulate dai genitori tenuto conto delle difficoltà comportamentali del minore, riteneva di mantenere l’assetto dei tempi con ciascun genitore, in quanto tale assetto assicurava sia spazi quasi paritetici del bambino con i genitori sia ,soprattutto, garantiva la stabilità al minore in termini di vissuti emotivi, essendo evidente come, nella poco funzionale dinamica comunicativa dei genitori, la soluzione giudiziale, che accogliesse la richiesta dell'uno o dell'altro genitore, poteva essere rappresentata e fatta vivere al bambino. Tenuto conto l’ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre nonché del fatto che entrambi i genitori potevano fare fronte all’esigenza di vita del bambino, il Tribunale disponeva la revoca del contributo al mantenimento mensile. Diversamente da quanto affermava la donna la pur esistente disparità reddituale tra i due genitori non poteva valere da sola a giustificare il permanere dell'assegno perequativo richiesto, là dove, come sopra già detto, la complessiva capacità economica di entrambi i genitori consente a ciascuno di essi di far fronte all' esigenze di vita del bambino, in modo tale da garantire allo stesso abitudini equivalenti in entrambi i contesti familiari.
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